Art 186 Codice della Strada È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza delluso di bevande alcoliche. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: 1) Tasso alcolemico superiore a 0, 5 g/l e non superiore a 0,8 g/l a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). Allaccertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; 2) Tasso alcolemico superiore a 0, 8 g/l e non superiore a 1,5 g/l b) con lammenda da euro 800 a euro 3.200 e larresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Allaccertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; 3) Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l c) con lammenda da euro 1.500 a euro 6.000, larresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Allaccertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui allarticolo 224-ter. 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dellarticolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea allillecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso lapplicazione dellarticolo 222. 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. 2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dallinteressato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. 2-sexies. Lammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. 2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con laggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dallaumento conseguente alla predetta aggravante. 2-octies. Una quota pari al venti per cento dellammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente laggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro lincidentalità notturna di cui all articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 , e successive modificazioni. 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare lobbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all articolo 12 , commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dellinterno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per lintegrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso dincidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dallinfluenza dellalcool, gli organi di Polizia stradale di cui all articolo 12 , commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare laccertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, laccertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all articolo 12 , commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dellorgano di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dellarticolo 187. 6. Qualora dallaccertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), linteressato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dellapplicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dellaccertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con lordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 8. Con lordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dellarticolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino allesito della visita medica. 9. Qualora dallaccertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando lapplicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino allesito della visita medica di cui al comma 8. 9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dellimputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 , secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di unattività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e delleducazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica lufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare leffettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 , il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende lesecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dellesecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. Ricorso avverso la sospensione della patente Il modo più diretto per recuperare la patente è quello di proporre ricorso al Giudice di pace civile avverso lordinanza di sospensione della patente emessa dal Prefetto, per il tramite di un avvocato che si occupi di questa materia. Il ricorso dovrà essere depositato al Giudice di Pace competente per territorio, entro 30 giorni dalla notifica del Provvedimento del Prefetto. Mancanza dell′avviso di farsi assistere dal difensore prima dell′accertamento Prima dellaccertamento della guida in stato di ebbrezza è necessario ricevere lavviso della facoltà di essere assistiti dal difensore di fiducia a seguito di quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 5395 del 2015. Art. 186 del c.d.s.: la violazione dell′obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore determina nullità a regime intermedio La violazione dellobbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato allaccertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dellart. 183 c.p.p., qualora limputato formuli una richiesta di rito abbreviato. Art. 186, comma 2bis del c.d.s.: aggravante dell′incidente stradale Nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le sanzioni sono raddoppiate. Ove il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l è prevista la revoca della patente. Art. 186, comma 7 del c.d.s.: rifiuto di sottoporsi all′accertamento In caso di rifiuto dellaccertamento della guida in stato di ebbrezza sono previste le stesse sanzioni penali dettate per i casi di guida in stato di ebbrezza in cui il tasso alcolemico supera 1,5 g/l. Proscioglimento per particolare tenuità del fatto Quando il fatto è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale il giudice ai sensi dellart. 131 bis del codice penale può pronunciare una sentenza di non doversi procedere. Art. 168 bis del codice penale: sospensione del procedimento con messa alla prova Una delle modalità per poter affrontare i procedimenti di guida sotto linfluenza dellalcol è quello di chiedere la sospensione del procedimento penale con messa alla prova ai sensi dellart. 168 bis del codice penale. Tale procedura è indicata ogni qualvolta il reo sia coinvolto in incidente stradale (si noti: per incidente stradale si intende anche la mera fuoriuscita dalla carreggiata del conducente, senza alcuna collisione con altri veicoli). Nei casi in cui non vi è stato un incidente stradale, potrà essere invece richiesta la conversione della pena con ore di lavori socialmente utili, di cui si dirà infra. In caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo di messa alla prova il prefetto non può disporre la confisca del veicolo, ma deve disporne la restituzione allavente diritto in favore dellimputato che ne sia stato privato sin dal momento del sequestro. Art. 186, comma 9 bis: sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità Quando alla violazione dellart. 186 del codice della strada non è collegato un incidente stradale, è possibile chiedere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. L′esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa in prova, comporta l′estinzione del reato, la riduzione della sospensione della patente alla metà del complessivo inflitto (salvi i casi di revoca, dei quali verrà investito nuovamente il Prefetto) e la restituzione del veicolo eventualmente sequestrato ai fini di confisca.